Blue Tongue, applicazione misure sanitarie cautelari

Le disposizioni della Sc di Sanità Animale della Asl Ogliastra per contenere la diffusione della malattia.

Pecore e agnelli di razza sarda.
Pecore e agnelli di razza sarda.

In seguito alla conferma di 5 focolai di Febbre catarrale degli ovini Blue Tongue da sierotipo – BTV 4 – il direttore del Servizio di Sanità animale della Asl Ogliastra ha disposto l’applicazione delle seguenti misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia:

1. In via cautelare, per evitare/limitare il rischio di diffusione della malattia verso il restante territorio regionale, il territorio cosi come definito dall’allegato A del presente Provvedimento Ordinatorio è dichiarato Zona soggetta a restrizione per la Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) sierotipo 4.

2. Le aziende con animali delle specie sensibili che si trovano all’interno di detta zona di restrizione, individuata con il supporto dell’OEVR e riportata nell’allegato A, sono sottoposte a sorveglianza da parte dei servizi veterinari competenti per territorio. Il territorio di cui trattasi potrà essere aggiornato in relazione all’evoluzione della malattia;

3. In tale zona di restrizione vige il blocco delle movimentazioni in entrata o in uscita degli animali di specie sensibile delle aziende presenti all’interno della predetta zona di restrizione.

4. In deroga al blocco delle movimentazioni di cui al punto 3:

  • a. Le movimentazioni, in entrata, degli animali delle specie sensibili potranno avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario competente per il territorio dell’azienda di
    destinazione;
  • b. Le movimentazioni degli animali delle specie sensibile da macello, dalle aziende sede di focolaio, sono consentite previo avviso telefonico al servizio veterinario dello stabilimento di macellazione, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia;
  • c. Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili da macello, dalle aziende non sede di focolaio site nella zona di restrizione, sono consentite liberamente nel caso di movimentazione nell’ambito della stessa zona di restrizione.
  • e) Le movimentazioni degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue destinati alla macellazione immediata al di fuori della zona di restrizione per sierotipo 4 verso il restante territorio regionale è autorizzata purché lo spostamento avvenga direttamente verso uno stabilimento di macellazione e gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia;
  • f) Fatto salvo il divieto della movimentazione da vita dalle azienda sede di focolaio, le movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili nell’ambito della zona sottoposta a restrizione per sierotipo 4 del virus della Blue Tongue e verso il restante territorio regionale, sono autorizzate, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto. Se necessario, il Veterinario Dirigente competente per territorio, potrà richiedere un esame di laboratorio, con esito favorevole, per gli animali destinati a essere spostati. Particolare attenzione dovrà essere riservata agli animali della specie ovina i quali devono essere sottoposti a scrupolosa visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza. L’esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Documento di accompagnamento di provenienza degli animali.
  • g) Le movimentazioni da vita di animali delle specie sensibili alla Blue tongue dalla zona in restrizione per sierotipo 4 verso il restante territorio nazionale in zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono consentite sulla base dei provvedimenti Ministeriali

In allegato il provvedimento sanitario ordinatorio n. 11319 del 29/09/2023 della Asl Ogliastra.

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Ultima modifica

29 Settembre, 2023