I prodotti biologici

La produzione di prodotti biologici è disciplinata da precise normative, con l’obiettivo di tutelare il benessere del consumatore.

La produzione di prodotti biologici, sia nell’ambito agroalimentare sia in quello zootecnico, è disciplinata da precise normative, con l’obiettivo di tutelare il benessere del consumatore e degli animali e salvaguardare l’ambiente.

Per quanto riguarda l’etichettatura, si possono distinguere le seguenti tipologie di prodotti:

Prodotto biologico: per questo tipo di prodotti con percentuale di ingredienti di origine agricola biologica pari o superiore al 95%, la dicitura che può comparire nella denominazione di vendita del prodotto e nell’elenco degli ingredienti è “biologico” (o varianti come “bio”). Questi prodotti devono riportare il logo comunitario di produzione biologica.
Prodotto con ingredienti biologici: questi prodotti hanno una percentuale di ingredienti di origine agricola biologica inferiore al 95% o contengono ingredienti di origine agricola convenzionale, in qualsiasi percentuale, non compresi nell’allegato V parte B del Regolamento (UE) 2021/1165. La dicitura “biologico” o “da agricoltura biologica” non può essere riportata nel nome commerciale del prodotto. Per tali prodotti non è consentito l’uso del logo comunitario di produzione biologica.

Prodotto dalla caccia o dalla pesca con ingredienti biologici: sono prodotti il cui ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca e tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono biologici. L’indicazione “biologico” (che si riferisce ad altro/i ingrediente/i diverso/i da quello principale) deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, in cui deve essere indicata la percentuale di ingredienti biologici in relazione al totale di ingredienti agricoli. Per questi prodotti non è consentito l’utilizzo del logo comunitario di produzione biologica.

Prodotto in conversione all’agricoltura biologica: prodotti di origine vegetale (o mangimi di origine vegetale e materiale riproduttivo vegetale), derivanti da coltivazioni in fase di conversione dove il modello biologico è applicato da almeno un anno. Per questi prodotti non è consentito l’utilizzo del logo comunitario di produzione biologica.

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Ultima modifica

28 Dicembre, 2023