Obbligo vaccinale antiSARS-COV-2 over 50, Agenzia Entrate-Riscossione

La Asl di Lanusei ha attivato una casella di posta elettronica per la trasmissione di eventuali attestazioni relative al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 per gli over 50.

assessorato del lavoro
sede dell’Assessorato del lavoro

La richiesta di inserimento certificazione di esenzione/differimento obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni che abbiamo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta:

MAIL: [email protected]

Alla richiesta dovrà essere allegato:
– Codice fiscale;
– Documento di riconoscimento;
– Certificato di esenzione;
– Copia comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate o eventuale numero identificativo.

Dall’11/01/2022 e fino al 15/06/2022 (DL 7 gennaio 2022 art.1-DL 44/2021 art.4-quater) l’obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’UE residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (di cui all’art. 35 e 35 del DL 25 luglio 1998n.286) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4bis e 4-ter.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro. La sanzione viene applicata nei seguenti casi:
– Soggetti over cinquanta che alla data del 1 febbraio non abbiamo intrapreso la somministrazione del ciclo vaccinale primario;
– Soggetti che alla data del 1 febbraio non abbiamo effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (addizionale/booster) nel rispetto dei termini previsti da circolare del Ministero della Salute;
– Soggetti che alla data del 1 febbraio non abbiamo effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (addizionale/booster) entro i termini di validità previsti dalla certificazione verde come dall’art. 9 comma 3 del DL 22 aprile 2021, n.52 convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;
La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli art. 4, 4-bis e 4-ter ( DL 7 gennaio 2022).

Il Ministero della Salute avvalendosi della Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale.
L’Azienda Sanitaria Locale trasmette, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione,
all’Agenzia delle Entrate Riscossione il certificato di esenzione/differimento.

Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria Locale non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvede entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, ad un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.
Per eventuali dubbi o chiarimenti contattare il numero 0782470449 dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Consulta e scarica la “Comunicazione obbligo vaccinale over 50 – Procedimento sanzionatorio Agenzia Entrate e Riscossione

Ulteriori informazioni

Ultima modifica

13 Aprile, 2022