Sanzioni in materia igienico sanitaria

Gestione delle attività relative alle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria secondo la normativa vigente, in stretto raccordo con le Strutture del Dipartimento competenti all’accertamento delle violazioni in ambito igienico sanitario. Gestione amministrativo contabile dei procedimenti sanzionatori, monitoraggio di illeciti rapporti e verbali di accertamento, sanzioni, di ordinanze di ingiunzione, di ordinanze di archiviazione e di altri provvedimenti in materia, e riscossioni; collaborazione con la Struttura Complessa Affari Generali per la gestione del contenzioso.

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Cos'è

Con la deliberazione n.27 del 06/02/2023, il Direttore Generale dell’ASL Ogliastra, ha preso atto della deliberazione della Giunta regionale n.3/39 del 27/01/2023 “Atto aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.4 dell’Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell’art.16, comma 2, L.R 11/09/2020 n.24 “Adozione definitiva Atto aziendale”.

Con la nuova organizzazione sanitaria, la gestione dei procedimenti sanitari in Materia Igienico Sanitaria risulta di competenza delle nuove Aziende Sanitarie Locali; atteso che l’art.8, punto 12 della Legge Regionale n.3/2008 dispone quanto segue: “Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico-sanitaria attualmente di competenza dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale sono trasferite alle aziende sanitarie locali competenti per territorio a far data dal 1° marzo 2008. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono entrate proprie delle stesse aziende e sono imputati a capitoli di bilancio appositamente istituiti.

L’Ufficio Sanzioni in Materia Igienico Sanitaria è preposto, tra le altre cose, alla gestione delle attività relative alle sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria” secondo la normativa vigente (legge 689/1981 e s.m.i – L.R. 3/2008 e s.m.i.), e pertanto alla emissione di ordinanze di ingiunzione, ordinanze di archiviazione e di altri provvedimenti in materia.

Dove

Ufficio sanzioni in materia igienico sanitaria
Via Temo, 29
08048 – Tortolì (Og)

Tel. 0782 624960
E-mail: [email protected]

PEC: [email protected]

A chi si rivolge

Enti accertatori; tutti i cittadini.

Cosa offre

  • Esaminare i verbali di accertamento e contestazione e relativa notifica di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni in materia igienico sanitaria;
  • acquisire i rapporti di mancato pagamento e di atti a comprova dell’avvenuta notifica ed eventuale ulteriore documentazione che sia necessaria alla prova di illecito, trasmessi dagli organi accertatori, siano essi interni all’ Azienda che esterni ad essa, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/81;
  • acquisire gli scritti difensivi e le richieste di audizione avanzate ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81;
  • trasmettere gli scritti difensivi e/o i verbali di audizione personale all’organo accertatore per eventuali controdeduzioni;
  • gestire la fase istruttoria fino all’ emissione degli atti conseguenti ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81 (ordinanza di ingiunzione o di archiviazione);
  • gestire le istanze di rateizzazione della sanzione pecuniaria ingiunta;
  • gestire la fase istruttoria conseguente all’opposizione del sequestro operato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81;
  • predisporre i ruoli esattoriali nell’ipotesi del mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con ordinanza ingiunzione, nei termini di legge;
  • trasmettere alla SC Affari Generali gli atti necessari a rappresentare l’Ente in giudizio, in caso di opposizione giudiziale all’ordinanza ingiunzione.

Come accedere al servizio

Tramite prenotazione, appuntamento, utilizzando il numero di telefono del Servizio, l’email o la PEC di riferimento.
Tel. 0782 624960
E-mail: [email protected]

PEC: [email protected]

Orario: 11:00-13:00

Cosa serve

Ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 il trasgressore o l’obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere per iscritto nelle memorie difensive, in sede di audizione ovvero entro Il trentesimo giorno dalla data di avvenuta notifica dell’Ordinanza di ingiunzione, il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria.

Per “condizioni economiche disagiate” s’intendono situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un’unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

La rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori a € 150,00.

L’istanza di ammissione al pagamento rateizzato dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo “Istanza di Ammissione al Pagamento Rateizzato” (Modello n. 2 allegato al presente Regolamento) pubblicato nel sito istituzionale dell’ASL Ogliastra n.4.

Per le persone fisiche dovrà allegarsi la certificazione ISEE del proprio nucleo famigliare, riferita all’anno precedente la data di presentazione dell’istanza. Per i contribuenti diversi dalle persone fisiche copia dell’ultimo Bilancio o dell’ultima dichiarazione fiscale presentata, che attesti le condizioni economiche, ovvero altra documentazione, ritenuta utile dall’interessato che comprovi la difficoltà di adempiere al pagamento della sanzione in un’unica soluzione.

Il pagamento rateale della sanzione, integrato dal relativo piano di ammortamento del debito, può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, ovvero successivamente entro trenta giorni dalla notifica dell’Ordinanza con apposita comunicazione inviata all’Interessato con raccomandata A/R o tramite PEC.

Il numero delle rate mensili è stabilito dall’Ufficio Sanzioni in relazione ai seguenti parametri:

  1. a) importo della Sanzione;
  2. b) grado di condizione economica disagiate debitamente certificata, in cui si trova il sanzionato;
  3. c) non inferiore a tre e non superiore 30 rate;
  4. ciascuna rata è determinata dall’ufficio e comunque non potrà essere inferiore ad € 50,00. La tabella 1) riporta le informazioni e valori (parametri) da considerare per autorizzare il pagamento rateale della sanzione sulla base del rapporto ISEE/Sanzione (tenuto conto che l’Importo minimo di ciascuna rata, non potrà essere inferiore ad € 50,00.

 

Costi e vincoli

Le spese del procedimento contemplate nell’art 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, riguardano non solo la notifica dell’ordinanza ma anche gli altri oneri attinenti al procedimento sanzionatorio (spese di istruttoria, spese generali, spese di notifica).

Tali spese sono dovute sia dal soggetto obbligato principale che dall’obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest’ultimo per l’importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando così anche l’obbligato principale.

L’emissione dell’ordinanza di archiviazione non è soggetta a spese.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta, che estingue il procedimento, senza nessun’altra conseguenza per il trasgressore, fatte salve diverse previsioni di legge.

Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano presentati scritti difensivi.

In alternativa al pagamento in misura ridotta, i soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della sanzione, hanno facoltà di presentare all’ Ufficio Sanzioni scritti difensivi, allegando copia del verbale di accertamento e ogni eventuale documentazione che si ritenga necessaria, utilizzando l’apposito modulo “Scritti difensivi e/o richiesta di audizione” (Modello n. 1 allegato al presente Regolamento) pubblicato nel sito istituzionale dell’ASL Ogliastra n.4.

Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito non ha valore ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto fino alla completa estinzione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’Ordinanza di Ingiunzione, come previsto all’art. 18, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, i trasgressori devono provvedere al versamento della sanzione ingiunta. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.

Strutture che erogano il servizio

Riferimenti

Ulteriori informazioni

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