Accesso Civico

In questa sezione sono pubblicati i dati relativi l’Accesso civico ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria” conformemente all’ Art. 5, e 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013 nonché dati e documenti ulteriori.

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Riepilogo riferimenti normativi:

 

 

L’Accesso Civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza la necessità di dimostrare un interesse legittimo
 Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97prevede due tipologie di accesso:

“Accesso Civico (Semplice)”,  disciplinato dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione.

“Accesso Civico Generalizzato” disciplinato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013: è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dall’articolo 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

“Accesso Documentale” disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, agli artt. 22 e seguenti, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”).
L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

Si precisa che l’Accesso documentale permane ed è ulteriore rispetto alle tipologie di accesso sopra descritte e presuppone la dimostrazione di un interesse diretto e giuridicamente rilevante collegato alla documentazione richiesta.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata ma deve consentire la identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell’istanza, non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative.

Come tutte le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, è valida se (le opzioni sono alternative):

– a) se è sottoscritta e presentata in formato cartaceo o elettronico (e mail non certificata ma indicante il nome del richiedente) unitamente alla copia del documento d’identità;
– b) se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
– c) se è sottoscritta con firma digitale;
– d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

L’istanza può essere pertanto presentata:

 

  • presso l’ufficio di protocollo aziendale tramite posta elettronica certificata [email protected];
  • trasmissione mediante servizio postale;
  • consegna a mano C/O SC Affari Generali /Ufficio Protocollo – nei giorni e orari indicati nel sito ASL Ogliastra;
  • presso l’URP consegna a mano (08045 Lanusei Via Giuseppe Pilia, 1 Presidio Ospedaliero);
  • direttamente al RPCT ASL Ogliastra mediante consegna a mano C/O SC Affari Generali /Ufficio Protocollo
  • nei giorni e orari indicati nel sito Asl Ogliastra ovvero tramite posta elettronica certificata [email protected].

 

Regolamento Asl Ogliastra su accesso agli atti

Testo integrale del regolamento

Documenti

Ulteriori informazioni

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